Diritti all’avvocato anche per rinvio

Pubblicato il 24 marzo 2016

All'avvocato spetta il compenso anche per le udienze di mero rinvio, in quanto la voce n. 16 della Tabella B) allegata al Dm 31 ottobre 1985, applicabile ratione temporis, attribuisce i diritti “per la partecipazione a ciascuna udienza”, senza operare la distinzione tra “udienze di trattazione” e di “semplice rinvio”, contenuta invece nella Tabella A) per gli onorari di Avvocato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 5806 del 23 marzo 2016, accogliendo le ragioni di un legale.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Radiotelevisione Aeranti-Corallo - Accordo di rinnovo del 20/1/2026

04/02/2026

Radiotelevisione Aeranti-Corallo. Rinnovo Ccnl

04/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Confcommercio - Comunicazione inserimento

04/02/2026

Lavoratori domestici: aggiornati i contributi

04/02/2026

Pescatori autonomi: contributi e retribuzioni nel 2026

04/02/2026

Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione

04/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy