Diritti delle vittime di reato decedute estesi anche ai conviventi

Pubblicato il 07 settembre 2015

Nella seduta del 4 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto legislativo attuativo della direttiva 2012/29/Ue che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato a sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI.

Il decreto, approvato in esame preliminare, contiene norme che assicurano una maggiore effettività ai diritti delle vittime di reato e dei relativi congiunti, ai quali vengono parificati i soggetti conviventi.

Ed infatti, nell’ipotesi di persona offesa deceduta in conseguenza del reato, viene riconosciuto che le facoltà e i diritti previsti dalla legge possano essere esercitati, oltreché dai prossimi congiunti e dal coniuge, anche dalla persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva e con essa abbia stabilmente convissuto.

La vittima di reato dovrà essere informata, sin dal primo contatto con l’autorità che procede, dei diritti che la legge le riconosce e dovrà essere assicurato alla stessa, qualora non conosca la lingua italiana, la possibilità di essere assistita da un interprete, di poter ottenere una traduzione gratuita degli atti processuali e di poter presentare denuncia o querela utilizzando la lingua nota.

In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la vittima del reato dovrà, altresì, essere edotta dell’eventuale scarcerazione o dell’eventuale evasione dell’imputato o del condannato.

Particolari misure di protezione vengono infine dettate per l'assunzione della testimonianza della persona offesa che risulti particolarmente vulnerabile.

Sanzioni aumentate per chi altera le gare sportive

Sempre nella seduta del 4 settembre, il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato il testo di un disegno di legge che introduce misure di rafforzamento del sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l’esito di competizioni sportive.

Diventa, così, obbligatoria la confisca, anche per equivalente di valore, dei beni che costituiscono prodotto, profitto e prezzo del reato.

Contemplate anche sanzioni per la società a vantaggio della quale siano stati commessi i reati.

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