Con circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) del 24 febbraio 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni operative sulla procedura di rimborso dei diritti di copia e dei diritti di certificato versati nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
Il documento interviene per chiarire alcuni aspetti applicativi emersi nella prassi, in particolare con riferimento all’individuazione dell’amministrazione competente a effettuare il rimborso e alle modalità di presentazione delle relative istanze.
Le indicazioni ministeriali si sono rese necessarie a seguito delle segnalazioni pervenute dagli uffici giudiziari in merito alle difficoltà nella gestione delle richieste di restituzione delle somme versate dagli utenti.
In particolare, alcune Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che la propria competenza riguarda esclusivamente la liquidazione dei rimborsi relativi al contributo unificato di iscrizione a ruolo e al contributo fisso di pubblicazione.
Nel Testo unico delle spese di giustizia non è infatti prevista una disciplina specifica relativa al rimborso dei diritti di copia e dei diritti di certificato. Per tale motivo il Ministero della Giustizia ha avviato un confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Ragioneria generale dello Stato, al fine di individuare il corretto iter amministrativo per la restituzione delle somme versate erroneamente o in misura superiore al dovuto.
Dalle verifiche effettuate è emerso che, in base all’articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, il rimborso delle somme indebitamente versate all’erario deve essere effettuato dall’amministrazione che ha acquisito tali somme.
Nel caso dei diritti di copia e di certificato, attualmente versati tramite la piattaforma PagoPA, gli importi confluiscono nel capitolo di entrata capo XI – Giustizia n. 2413, articolo 12 del bilancio dello Stato. In ragione di tale configurazione contabile, la competenza al rimborso ricade sul Ministero della Giustizia, che provvede alla restituzione delle somme tramite la Direzione generale del bilancio e della contabilità.
La circolare definisce inoltre le principali modalità operative per la presentazione delle istanze di rimborso.
Le richieste devono essere indirizzate all’ufficio giudiziario presso il quale è stata presentata la domanda di rilascio delle copie o delle certificazioni, indicando il numero di ruolo generale del procedimento e allegando la documentazione necessaria, tra cui la prova del pagamento effettuato, un documento di identità e le coordinate bancarie per l’accredito delle somme.
L’ufficio giudiziario è tenuto a svolgere una verifica preliminare della richiesta, rilasciando un nulla osta al rimborso qualora il pagamento risulti non dovuto oppure effettuato per un importo superiore a quello previsto.
Nel corso dell’istruttoria l’ufficio deve inoltre acquisire una certificazione della Direzione generale per i servizi applicativi, dalla quale risulti il capitolo di entrata nel quale sono confluite le somme versate.
Una volta conclusa l’istruttoria, l’istanza completa viene trasmessa alla struttura competente per il rimborso.
Se le somme risultano incamerate nel capo XI – Giustizia, la richiesta viene inoltrata alla Direzione generale del bilancio e della contabilità del Ministero della Giustizia; qualora invece risultino affluite ad altri capitoli del bilancio dello Stato, la competenza può spettare al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze oppure alle Ragionerie territoriali dello Stato, a seconda della classificazione contabile delle entrate.
La circolare ricorda infine che, salvo le ipotesi relative al settore civile – nelle quali il pagamento dell’imposta di bollo è già ricompreso nel contributo unificato – le istanze di rimborso di importo superiore a 77,47 euro sono soggette all’imposta di bollo.
Il Ministero invita gli uffici giudiziari a diffondere le indicazioni contenute nella circolare presso le strutture competenti e il Consiglio Nazionale Forense a darne comunicazione agli ordini territoriali degli avvocati. Viene inoltre precisato che le istanze inviate direttamente al Ministero della Giustizia senza indicazione dell’ufficio giudiziario competente saranno archiviate senza seguito.
La circolare del Ministero della Giustizia del 24 febbraio 2026, chiarisce la procedura da seguire per il rimborso dei diritti di copia e dei diritti di certificato versati erroneamente o in misura superiore al dovuto.
Di seguito uno schema operativo sintetico utile per avvocati e operatori degli uffici giudiziari.
La richiesta di rimborso deve essere:
All’istanza devono essere allegati:
L’ufficio giudiziario deve svolgere l’istruttoria preliminare, che comprende:
Conclusa l’istruttoria, l’ufficio giudiziario trasmette l’istanza completa tramite interoperabilità all’amministrazione competente.
| Capitolo di entrata | Amministrazione competente |
|---|---|
| Capo XI – Giustizia (cap. 2413, art. 12) | Direzione generale del bilancio e della contabilità – Ministero della Giustizia |
| Capitoli del Capo VIII | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze |
| Capitoli del Capo X | Ragionerie territoriali dello Stato |
Le somme relative ai diritti di copia e certificato pagati tramite PagoPA confluiscono generalmente nel capo XI – Giustizia, con competenza del Ministero della Giustizia per il rimborso.
Per istanze di rimborso superiori a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Fa eccezione il settore civile, nel quale il pagamento del bollo è già compreso nel contributo unificato.
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