Diritti rafforzati sulla sicurezza

Pubblicato il 20 agosto 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 16003/2007, ha accolto il ricorso di un operaio che, nonostante l’equipaggiamento di sicurezza, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni era stato ferito alla mano da un tubo di ferro. La decisione della Cassazione muove dal principio in base al quale il datore di lavoro, qualora ometta le idonee misure protettive dell’incolumità del lavoratore, non è esonerato da responsabilità neanche quando “alla produzione dell’infortunio abbia concorso colposamente il lavoratore stesso”. Quanto all’onere probatorio, secondo il lavoratore che ha subito un danno a causa della propria attività deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra l’uno e l’altro. Spetta invece al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno, in relazione alla specificità del caso, cioè al tipo di operazione effettuata e ai rischi connessi, “potendo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione  individuale imposte dalla legge”.

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