Diritti rafforzati sulla sicurezza

Pubblicato il 20 agosto 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 16003/2007, ha accolto il ricorso di un operaio che, nonostante l’equipaggiamento di sicurezza, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni era stato ferito alla mano da un tubo di ferro. La decisione della Cassazione muove dal principio in base al quale il datore di lavoro, qualora ometta le idonee misure protettive dell’incolumità del lavoratore, non è esonerato da responsabilità neanche quando “alla produzione dell’infortunio abbia concorso colposamente il lavoratore stesso”. Quanto all’onere probatorio, secondo il lavoratore che ha subito un danno a causa della propria attività deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra l’uno e l’altro. Spetta invece al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno, in relazione alla specificità del caso, cioè al tipo di operazione effettuata e ai rischi connessi, “potendo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione  individuale imposte dalla legge”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

ONLUS: cessazione dell'Anagrafe Unica da gennaio 2026. Cosa fare

17/12/2025

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy