Diritti rafforzati sulla sicurezza

Pubblicato il 20 agosto 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 16003/2007, ha accolto il ricorso di un operaio che, nonostante l’equipaggiamento di sicurezza, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni era stato ferito alla mano da un tubo di ferro. La decisione della Cassazione muove dal principio in base al quale il datore di lavoro, qualora ometta le idonee misure protettive dell’incolumità del lavoratore, non è esonerato da responsabilità neanche quando “alla produzione dell’infortunio abbia concorso colposamente il lavoratore stesso”. Quanto all’onere probatorio, secondo il lavoratore che ha subito un danno a causa della propria attività deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra l’uno e l’altro. Spetta invece al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno, in relazione alla specificità del caso, cioè al tipo di operazione effettuata e ai rischi connessi, “potendo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione  individuale imposte dalla legge”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy