Diritto al buono pasto

Pubblicato il 27 ottobre 2014 Con sentenza n. 22548 del 23 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento (ex plurimis, Cass. n. 26831/13, Cass. n. 27063/13 e Cass. n. 14941/09) in forza del quale il diritto ai buoni pasto spetta sia nel caso in cui, durante la fascia oraria concordata, il lavoratore sia impegnato al lavoro, sia nel caso in cui lo stesso abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentano di raggiungere la propria abitazione entro l’esaurirsi di tale fascia oraria.

Conseguentemente, conclude la Corte, spetta il buono pasto al lavoratore quando, finito il turno, lo stesso debba impiegare più di due ore per tornare dal posto di lavoro alla propria abitazione o abiti ad oltre 20 km di distanza.
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