Diritto al lavoro dei disabili, sanzioni rivisitate a partire da gennaio 2022

Pubblicato il 30 settembre 2021

Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, firma due nuovi decreti per adeguare le sanzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Le nuove disposizioni ministeriali rivedono, in particolare, gli artt. 5 e 15 della legge, gli importi delle sanzioni concernenti il versamento del contributo esonerativo all’assunzione e la mancata trasmissione del prospetto informativo.

Il primo provvedimento concerne l’adeguamento dell’importo del citato contributo esonerativo previsto dall’art. 5, legge n. 68/1999, che passerà, dal 1° gennaio 2022, dagli attuali 30,64 euro giornalieri per ciascuna unità non assunta in relazione alla quota di esonero ad euro 39,21. Gli importi verranno destinati al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

Con il secondo intervento, invece, viene rideterminata la sanzione amministrativa dovuta dai datori di lavoro pubblici e privati che non provvedono, nei termini prescritti dalla norma, ad inviare, agli uffici competenti, il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti. Per tali violazioni, l’attuale sanzione di euro 635,11, a cui va aggiunta la maggiorazione di euro 30,76 per ogni giorno di calendario di ritardo, sarà pari ad euro 702,43 per il mancato adempimento degli obblighi a cui aggiungere ulteriori 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

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