Diritto di abitazione del coniuge superstite e successione legittima

Pubblicato il 28 febbraio 2013 Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 4847 del 27 febbraio 2013, si sono pronunciate con riferimento alla questione del riconoscimento dei diritti di abitazione ed uso previsti dal Codice civile nell’ambito della successione legittima sancendo la spettanza, in favore del coniuge del de cuius, dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano ai sensi dell’articolo 540 secondo comma del Codice civile.

Secondo la Corte, in particolare, il valore capitale di questi diritti va stralciato dall’asse ereditario prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, “non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy