Diritto di antenna Disturbo provocato risarcito

Pubblicato il 13 giugno 2016

E' un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà all’informazione, costituzionalmente garantita, l'istallazione (e la manutenzione) di antenne per apparecchi televisivi appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti (art. 232, comma secondo, del Dpr 156/1973).

Diritto al godimento indisturbato

La società con diritto di servitù di sorvolo dell’edificio condominiale che, per via dell'ammodernamento della funivia e della conseguente intensificazione del passaggio delle cabine, ha causato un disturbo del segnale della televisione satellitare deve risarcire il danno al condomino, ex articolo 2043 Cc.

Così stabilisce la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 11912 del 10 giugno 2016.

Non è bastato alla società eccepire come un servizio più rapido sia utile alla collettività ed il danno che ha prodotto la stessa è ritenuto che esuli dal contenuto della servitù di sorpasso sul comprensorio residenziale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy