Diritto di soggiorno per coniugi dello stesso sesso

Pubblicato il 06 giugno 2018

Le autorità competenti degli Stati membri Ue non possono rifiutare di concedere un diritto di soggiorno sul loro territorio al cittadino di uno Stato terzo che sia unito con un proprio cittadino con un matrimonio legalmente contratto, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue - causa C-673/16, sentenza del 5 giugno 2018) - chiarendo l’esatta interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nell’ambito di una vicenda che vedeva coinvolto un cittadino dell’Unione europea (rumeno), il quale aveva esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza (il Belgio), e in tale occasione aveva sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo (Stati Uniti) dello stesso sesso, al quale si era unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante.

Nelle conclusioni della pronuncia, i giudici europei hanno, altresì precisato come l’articolo 21 suddetto debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento esaminato, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza.

Questo diritto di soggiorno derivato – si legge, infine, - “non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all’articolo 7 della direttiva 2004/38”.

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