Diritto di visita non rispettato: anche un solo episodio può avere conseguenze penali

Pubblicato il 02 settembre 2010
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una madre, affidataria della figlia minore, avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello di Bologna l'aveva condannata, ex articolo 388 del Codice penale, per aver impedito all'ex marito di vedere la bambina. Contestualmente l'imputata era stata condannata a risarcire l'ex coniuge del danno, liquidato in 3mila euro. 

Alle determinazioni dei giudici di gravame la donna si era opposta lamentando che la vicenda coniugale non era stata compiutamente e complessivamente valutata e che, in particolare, non le era stata applicata la scriminante dello stato di necessità avendo la stessa agito solo nell'interesse della figlia. 

Per la Sesta sezione della Corte, tuttavia, i giudici di merito avevano correttamente descritto le prove sulla cui base avevano ritenuto sussistente la consapevole condotta di quest'ultima volta ad eludere le statuizioni del giudice sul diritto di visita del padre; condotta questa – continua la Corte di legittimità – “realizzabile anche con un solo atto che riveli la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull'affidamento e l'esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale”.
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