Disabili, congedo ai figli conviventi

Pubblicato il 18 marzo 2009 Con la circolare n. 41 del 16 marzo 2009 l’Inps indica le regole per l’estensione anche al figlio convivente del portatore di handicap grave, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersene cura, del diritto di fruire del congedo previsto dal Testo unico sulla maternità. Dunque, l’Istituto prende atto della decisione della Corte Costituzionale, espressa nella sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include nell’elenco dei soggetti legittimati a fruire del congedo previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Oltre ad indicare l’ordine di priorità degli aventi diritto ed i requisiti per la fruizione, l’Inps invita le sedi a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti.
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