Disabili: ok al contratto a tempo determinato in assenza di convenzione

Pubblicato il 01 agosto 2009

Il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello 66 del 31 luglio 2009 proposto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, chiarisce che è consentita all’impresa l’assunzione di un lavoratore disabile con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi e nel rispetto del Dlgs n. 368/2001, in assenza di convenzione di integrazione lavorativa di cui all’art 11 della legge 68/1999.

In merito alla copertura della quota di riserva, il Ministero fa presente che l’assunzione con contratto a tempo determinato potrebbe non consentire l’adempimento degli obblighi occupazionali nel caso la durata del contratto fosse inferiore a 9 mesi. Infatti, l’art. 4 della legge 68/99 stabilisce che “non sono computabili tra i dipendenti” e, quindi, tra il personale da computarsi nella quota di riserva “i lavoratori occupati (…) con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi”.

Con interpello 65/2009, avanzato anche questa volta dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, lo stesso Ministero interviene a spiegare che il riferimento al numero dei dipendenti utile a far sorgere l’obbligo di presentazione del prospetto informativo deve essere riferito al numero di lavoratori rientranti nella base di computo non al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale. Diversamente si comprometterebbe la reale portata semplificatrice dell’art. 40, comma 4, del Dl n. 112/2008, in quanto si determinerebbe un obbligo di invio anche in presenza di mutamenti di organico che non abbiano alcun riflesso sul piano del collocamento obbligatorio.

Gioia Lupoi

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