Disciplinare magistrati No demansionamento

Pubblicato il 21 gennaio 2017

E’ sproporzionata e dunque illegittima la sanzione accessoria comminata ad un magistrato sottoposto a procedimento disciplinare - precedentemente svolgente funzioni semidirettive requirenti - che implica il suo trasferimento presso la Corte d’appello, nella funzione di Consigliere non requirente.

Detta sanzione implica difatti un demansionamento a danno del predetto giudice; sicché la Sezione disciplinare avrebbe dovuto trasferirlo presso altra sede di servizio, ove avrebbe potuto continuare a svolgere funzioni requirenti semidirettive.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 1546 del 20 gennaio 2017, accogliendo il ricorso del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia che, sottoposto a procedimento disciplinare per alcuni illeciti contestati, veniva trasferito dapprima presso altro Tribunale, ed in seguito presso la Corte d’appello, con funzioni giudicanti. 

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