Disconoscimento INPS: la subordinazione tra familiari va provata

Pubblicato il 29 agosto 2025

Nelle ipotesi di disconoscimento, da parte dell'INPS, dei rapporti di lavoro tra familiari, grava sul lavoratore l’onere di provare con rigore la subordinazione, l’effettività della retribuzione e la continuità della prestazione.

Lavoro familiare e INPS: subordinazione da dimostrare anche senza convivenza

Con ordinanza n. 23919, pubblicata il 26 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso in materia di rapporti di lavoro tra familiari, affrontando il tema dell’onere probatorio nei casi di disconoscimento da parte dell’INPS.

La decisione fornisce chiarimenti giurisprudenziali fondamentali sul valore probatorio dei verbali ispettivi e sulla presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare.

Disconoscimento del rapporto di lavoro tra familiari: il caso esaminato

La vicenda processuale  

Il procedimento ha origine da un verbale ispettivo dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, aveva disconosciuto l’effettività di più rapporti di lavoro agricolo formalmente instaurati da un imprenditore, tra cui quello con un proprio familiare.

Mentre per quattro lavoratori il disconoscimento era stato ritenuto infondato, la Corte d’Appello aveva confermato l’inesistenza del rapporto subordinato con il congiunto.

Le motivazioni della Corte d’Appello  

I giudici territoriali avevano ritenuto non sufficientemente provata la natura onerosa del rapporto, ritenendo inidonee le buste paga e le dichiarazioni testimoniali.

La cessazione della convivenza familiare, in detto contesto, era stata considerata elemento neutro, non sufficiente a ribaltare la presunzione di gratuità tipica dei rapporti tra parenti.

I motivi del ricorso in Cassazione  

Il ricorrente aveva denunciato violazione degli articoli 2697 del codice civile e 116 del codice di procedura civile, sostenendo che la prova dell’inesistenza del rapporto lavorativo gravava sull’INPS. Aveva inoltre evidenziato la presenza di indici di subordinazione, come l’orario di lavoro e la continuità della prestazione.

A seguire, è stata anche lamentata l’omessa valutazione di una sentenza precedente, passata in giudicato e favorevole al lavoratore, relativa al medesimo verbale ispettivo.

Infine, è stato contestato il mancato riconoscimento dell’esonero dalle spese processuali previsto per le cause previdenziali.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, giudicando infondati i motivi di doglianza del ricorrente e confermando, per contro, la correttezza della decisione della Corte d’Appello.

Riparto dell'onere probatorio

In primo luogo, la Corte ha escluso che fosse ravvisabile una violazione della regola di riparto dell’onere della prova prevista dall’art. 2697 del codice civile.

Ha ricordato, da un lato, che, nei giudizi promossi dal contribuente per l'accertamento negativo di un credito previdenziale, l’INPS è tenuto a provare i fatti su cui si fonda la propria pretesa contributiva, qualora essa si basi su un verbale ispettivo.

Tale verbale ha valore probatorio pieno solo per i fatti direttamente accertati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ossia quelli avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La fede privilegiata, però, non si estende alle valutazioni soggettive, alle deduzioni logiche né alle informazioni apprese da terzi, che richiedono ulteriori riscontri per poter assumere rilevanza giuridica.

Tuttavia - ha ribadito la Corte - quando l’INPS esercita il proprio potere di autotutela annullando rapporti di lavoro subordinato già dichiarati, con effetti diretti sulla costituzione della posizione previdenziale e assicurativa, spetta al lavoratore interessato fornire la prova dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Potere di autotutela dell'Amministrazione

La Suprema Corte, quindi, ha precisato che in base al potere di autotutela riconosciuto alle pubbliche amministrazioni, l’INPS può effettuare verifiche, correggere o riesaminare situazioni giuridiche già definite e, se necessario, annullare d’ufficio – con effetto retroattivo – provvedimenti che risultino fin dall’inizio contrari alla legge.

Questo significa che l’Istituto ha facoltà di negare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato se lo ritiene non autentico. In tal caso, i contributi eventualmente versati non sono sufficienti a costituire una valida posizione assicurativa.

In queste ipotesi, il soggetto che voglia far riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – e quindi ottenere il riconoscimento della relativa posizione previdenziale e assicurativa – deve dimostrare in modo chiaro e preciso l’esistenza della subordinazione, elemento essenziale che caratterizza il rapporto di lavoro dipendente.

Disconoscimento del rapporto nell'ambito del lavoro agricolo

Nel settore del lavoro agricolo, in particolare, il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’INPS comporta la cancellazione del nominativo del lavoratore dall’elenco dei braccianti agricoli. Tale cancellazione determina, di conseguenza, l’annullamento dei periodi di lavoro dichiarati dal datore ai fini previdenziali, con la perdita dei relativi accrediti contributivi.

Anche per questa fattispecie, la Cassazione ha ribadito che, una volta che l’INPS disconosce il rapporto di lavoro agricolo, spetta al lavoratore l’onere di provare l’effettiva esistenza del rapporto e lo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di lavoratore agricolo e dei relativi diritti previdenziali.

Onere della prova nei rapporti familiari non conviventi  

La Corte di Cassazione, quindi, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’onere della prova nei casi di disconoscimento di rapporti di lavoro in ambito familiare, con particolare riferimento a situazioni di non convivenza tra le parti.

Ebbene, la Cassazione ha escluso che l’assenza di convivenza possa di per sé determinare una presunzione di onerosità della prestazione lavorativa.

In tal caso, spetta a chi intende far valere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrarne rigorosamente tutti gli elementi essenziali, tra cui:

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato un precedente arresto di legittimità (Cass. n. 19144/2021), secondo cui:

“In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione".

Prove insufficienti e inammissibilità delle censure  

Nel caso esaminato, in definitiva, erano insufficienti le prove prodotte dal ricorrente, in quanto costituite da buste paga prive di firma “per ricevuta” e da dichiarazioni testimoniali vaghe e non circostanziate, prive di un contenuto concreto e dettagliato tale da confermare l’avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni.

Infine, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove, in quanto tale operazione non rientra nei poteri della Corte di legittimità, la quale è chiamata a verificare esclusivamente la corretta applicazione del diritto e non il merito delle risultanze istruttorie già vagliate nei precedenti gradi di giudizio.

Principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte  

1. Disconoscimento INPS e onere della prova  

In caso di esercizio del potere di autotutela da parte dell’INPS, spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato. Ciò vale anche quando l’ente previdenziale annulla in autotutela rapporti già registrati.

2. Rapporti di lavoro in ambito familiare  

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative tra parenti sussiste in caso di convivenza. Tuttavia, anche in assenza di convivenza, non si presume automaticamente la retribuzione: serve una prova chiara e rigorosa.

3. Esclusione dell’esonero dalle spese processuali  

La controversia non rientra tra quelle relative a prestazioni previdenziali. Di conseguenza, non si applica l’esonero previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di spese processuali per il soccombente.

L'ordinanza, in sintesi

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione della Cassazione
Verbale INPS disconosce più rapporti di lavoro agricolo, incluso quello tra datore e familiare; in appello è confermato il disconoscimento per il familiare. Se nei rapporti tra familiari non conviventi operi una presunzione di onerosità; riparto dell’onere della prova tra INPS e lavoratore; valore probatorio del verbale ispettivo. Ricorso respinto. Spetta al lavoratore provare con rigore subordinazione e onerosità; il verbale fa piena prova solo dei fatti direttamente percepiti. In caso di disconoscimento: cancellazione dall’elenco braccianti e annullamento degli accrediti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in Gazzetta Ufficiale

03/12/2025

Mercati online ed e-commerce. Corte UE: responsabilità rafforzata sulla privacy

03/12/2025

CCNL Panificazione: aumenti anche per le aziende aderenti a FIPPA

03/12/2025

Quando i boschi non sono luoghi di lavoro? I chiarimenti del Ministero

03/12/2025

Versamenti di fine anno per libretto famiglia e prestazioni occasionali. Chiarimenti Inps

03/12/2025

Divieto di licenziamento: certificato di gravidanza anche solo in sede di ricorso

03/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy