Disparità di trattamento per gli accertamenti con redditometro relativi al 2005-2006

Pubblicato il 13 settembre 2010 Il nuovo redditometro rappresenta una rivoluzione rispetto al passato, visto che prenderà in considerazione le spese significative sostenute per avere l’idea del reddito prodotto, con nuovi indicatori di capacità contributiva da utilizzare per accertare a partire dai redditi 2009.

Dunque, gli accertamenti in corso sono ancora basati sul vecchio redditometro. Si segnala, in merito, una questione non da poco sorta per le annualità 2005-2006.

Le vecchie regole dell’accertamento sintetico prevedono solo per tali annualità, in virtù della Finanziaria 2005, che le detrazioni per carichi familiari e per progressività dell’imposta debbano essere considerate deduzioni, decrescenti in funzione dell’entità del reddito complessivo. Ora si sa che le regole finora in vigore dispongono, ex articolo 38, comma 7 del decreto del presidente della Repubblica 600/73 (modificato dalla Manovra estiva solo per i redditi a partire dal 2009), l’indeducibilità dal reddito complessivo determinato sinteticamente degli oneri dell’articolo 10 del Tuir, oneri deducibili. Pertanto, solo per le due annualità si pone il contrasto con le annualità precedenti in cui era ammesso il computo delle detrazioni per carichi familiari e progressività dell’imposta. La conseguenza è la disparità di trattamento dei contribuenti accertati per il 2005 e 2006 e quelli accertati precedentemente e successivamente.

Gli uffici terranno conto di questa disparità di trattamento? Considereranno il fatto che i carichi familiari sono stati sempre detrazioni e non deduzioni, tranne che per le annualità citate? L’articolo 38 comma 7 del decreto del presidente della Repubblica 600/73, inoltre, prevede di non computare nella rideterminazione de reddito gli oneri deducibili ex articolo 10 del Tuir, ma le deduzioni per carichi familiari e progressività dell’imposta ricadevano negli articoli 11 e 12.
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