Distacco fuori dal calcolo dei cinquanta

Pubblicato il 05 aprile 2007

Riprendiamo il commento della circolare Inps 70/2007, sottolineando che i lavoratori impiegati sulla base di un contratto di somministrazione o di distacco non sono computabili nella forza lavoro per la verifica della dimensione aziendale (almeno 50 dipendenti) ad opera dei datori, necessaria al fine di conoscere se sussista l’obbligo di versamento al fondo di Tesoreria gestito dall’Istituto di previdenza. Il limite va calcolato in ragione della media annuale dei lavoratori dipendenti che risultano assunti nell’arco del 2006, se l’azienda s’è costituita prima di tale anno. Viceversa, per le aziende che abbiano intrapreso l’attività proprio lo scorso anno, va considerato il minor periodo a disposizione tra la data di inizio (ricavabile con l’apertura della partita Iva) e il 31 dicembre 2006. Infine, per le aziende che hanno incominciato l’attività in data successiva al 31 dicembre 2006, va considerato il periodo che intercorre tra la data di avvio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La media così calcolata varrà per gli anni futuri,  anche ove l’azienda modificasse sensibilmente l’organico, in aumento o in diminuzione. Il computo resta, pertanto, cristallizzato.     

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy