Distacco transnazionale e sanzione unica. Chiarimenti INL

Pubblicato il 11 giugno 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al distacco transnazionale di lavoratori effettuato da un’azienda stabilita in uno Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.

La nota n. 5398 del 10 giugno 2019 concerne il distacco transnazionale, normato dal DLgs. 136/2016, che avviene ogni qualvolta, nell’ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori vengono distaccati da imprese stabilite in un altro Stato UE presso un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Spesso l’istituto viene utilizzato in modo fittizio, allo scopo di ridurre i costi aziendali.

Per contrastare tale elusione, la disciplina ha posto dei requisiti stringenti che gli ispettori del lavoro devono accertare.

Se il distacco non risulta legittimo, è prevista una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso, l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. La multa ricade sia sul distaccante che sul distaccatario.

Distacco transnazionale. Unica sanzione per unità locale non autonoma

La nota del 10 giugno 2019 precisa che la sanzione, in caso di distacco non autentico tra distinte sedi del medesimo soggetto aziendale, è unica qualora l’unità locale situata in Italia non sia dotata di propria autonomia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: guida al calcolo

22/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

22/01/2026

Rottamazione-quinquies per cartelle fino al 2023

22/01/2026

INAIL: guida all’autoliquidazione tra regolazione 2025 e rata 2026

22/01/2026

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: premi ridotti con riserva di conguaglio

22/01/2026

Recupero ICI 2006-2011: obblighi per gli enti non commerciali

22/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy