Distacco transnazionale e sanzione unica. Chiarimenti INL

Pubblicato il 11 giugno 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al distacco transnazionale di lavoratori effettuato da un’azienda stabilita in uno Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.

La nota n. 5398 del 10 giugno 2019 concerne il distacco transnazionale, normato dal DLgs. 136/2016, che avviene ogni qualvolta, nell’ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori vengono distaccati da imprese stabilite in un altro Stato UE presso un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Spesso l’istituto viene utilizzato in modo fittizio, allo scopo di ridurre i costi aziendali.

Per contrastare tale elusione, la disciplina ha posto dei requisiti stringenti che gli ispettori del lavoro devono accertare.

Se il distacco non risulta legittimo, è prevista una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso, l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. La multa ricade sia sul distaccante che sul distaccatario.

Distacco transnazionale. Unica sanzione per unità locale non autonoma

La nota del 10 giugno 2019 precisa che la sanzione, in caso di distacco non autentico tra distinte sedi del medesimo soggetto aziendale, è unica qualora l’unità locale situata in Italia non sia dotata di propria autonomia.

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