Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

Pubblicato il 27 ottobre 2025

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto articolato di interventi che tocca alcuni dei principali pilastri del sistema fiscale e produttivo italiano. Le novità riguardano:

Rivoluzione nella tassazione dei dividendi: nuovo limite del 10%

La bozza di legge di bilancio 2026 introduce una modifica di grande rilievo nel sistema fiscale italiano, incidendo direttamente sulla tassazione dei dividendi percepiti da società e imprese. Si tratta di una delle disposizioni più significative del pacchetto dedicato al reddito d’impresa, destinata a ridisegnare l’attuale equilibrio tra tassazione e incentivi all’investimento.

Fino al 2025, la normativa vigente — frutto della riforma IRES del 2003 — prevedeva la cosiddetta dividend exemption: il 95% dei dividendi percepiti da una società non concorreva alla formazione del reddito imponibile. Questo meccanismo aveva lo scopo di evitare la doppia imposizione, poiché gli utili societari erano già tassati alla fonte.

Dal 1° gennaio 2026, la situazione cambia radicalmente: l’esenzione parziale continuerà a valere solo per i dividendi derivanti da partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale sociale. Tutti gli altri dividendi — provenienti da partecipazioni inferiori — saranno tassati integralmente come reddito ordinario, con un incremento dell’aliquota effettiva che potrà passare dall’attuale 1,2% fino a circa il 24%.

La novità è contenuta nell’articolo 18 della bozza della legge di bilancio 2026 e comporta la modifica degli articoli 59 e 89 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Impatti economici e soggetti coinvolti

Secondo la relazione tecnica del Ministero dell’Economia, il nuovo regime porterà un maggior gettito di circa 983 milioni di euro nel 2026, che salirà a un miliardo di euro annuo dal 2027.

L’impatto sarà concentrato sulle partecipazioni minori, tipiche di holding leggere, fondi, veicoli finanziari e asset manager. Al contrario, le partecipazioni di controllo o significative continueranno a beneficiare dell’esenzione del 95%, mantenendo una tassazione agevolata.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicheranno alle delibere di distribuzione degli utili, delle riserve e degli altri fondi assunte dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, è stabilito che, per calcolare l’acconto d’imposta relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si deve considerare come imposta dell’anno precedente quella che risulterebbe applicando le nuove regole introdotte.

Operazioni permutative: cambia la base imponibile IVA dal 2026

Altra novità rilevante del Disegno di legge di Bilancio 2026 riguarda la determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative. Dopo oltre cinquant’anni, l’Italia si prepara ad abbandonare il riferimento al valore normale dei beni e servizi scambiati, sostituendolo con un criterio più coerente con le regole europee: quello dei costi effettivamente sostenuti dal cedente o prestatore.

La riforma, contenuta nell’articolo 35 del Ddl di Bilancio 2026, recepisce le osservazioni emerse nel confronto tra il Ministero dell’Economia e la Commissione europea (working paper 1107/2025 e 112/2025 del Comitato IVA), allineando finalmente la normativa nazionale ai principi sanciti dalla direttiva 2006/112/CE.

Il sistema attuale: il riferimento al valore normale

Attualmente, l’articolo 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, per le operazioni permutative – cioè quelle in cui beni o servizi vengono scambiati come corrispettivo di altri beni o servizi, o per estinguere obbligazioni pregresse – la base imponibile IVA è pari al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio.

In pratica, questo significa che la tassazione si basa non sul prezzo effettivamente pattuito tra le parti, ma sul valore di mercato di beni o servizi simili. Tale impostazione, tuttavia, si discosta dalle regole unionali, le quali – come chiarito anche dalla Corte di Giustizia UE (causa C-549/11) – consentono il ricorso al valore normale solo in casi eccezionali, ad esempio quando esistono legami tra le parti che possono influenzare il prezzo o alterare la corretta determinazione del valore di transazione.

Questa differenza ha generato negli anni un disallineamento strutturale tra normativa italiana e diritto europeo, creando potenziali distorsioni nel trattamento IVA delle permute.

Nuova regola: base imponibile fondata sui costi

Il Ddl di Bilancio 2026 interviene in modo netto, eliminando il riferimento al valore normale e sostituendolo con l’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

In altre parole, la base imponibile delle operazioni permutative sarà calcolata in base ai costi effettivi riferibili ai beni o servizi scambiati, e non più su una stima del loro valore di mercato. Questo cambiamento risponde a un principio di maggiore aderenza alla realtà economica della transazione, riportando l’imposizione al valore soggettivo che il beneficiario attribuisce al bene o servizio ricevuto – in linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-33/93.

Per i contribuenti, la misura rappresenta un alleggerimento fiscale e una semplificazione sostanziale dei criteri di calcolo.

L’aspetto più delicato sarà la determinazione dei costi rilevanti ai fini della base imponibile, specialmente nei casi in cui i beni siano autoprodotti o derivino da processi interni di trasformazione. In tali situazioni, sarà necessario individuare con precisione quali componenti di costo concorrono alla valorizzazione dell’operazione permutativa.

Decorrenza e clausola di salvaguardia

Le nuove regole entreranno in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Il Ddl, tuttavia, tutela i comportamenti già adottati dai contribuenti in applicazione della normativa precedente, evitando possibili contestazioni o effetti retroattivi.

Ddl di Bilancio 2026: stretta sulla deduzione dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali

Nel testo bollinato del Disegno di legge di Bilancio 2026 emerge una novità importante per le imprese: cambia il regime di deducibilità fiscale dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

La nuova disciplina introduce un principio di allineamento tra contabilità e fiscalità, limitando la deduzione al momento in cui i relativi costi vengono effettivamente imputati a conto economico.

In sostanza, sarà possibile dedurre il costo di questi intangibili in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, ma solo a partire dal periodo d’imposta in cui sono contabilizzati i costi e fino a concorrenza di tali importi.

Quadro attuale: deduzione in diciottesimi

Attualmente, l’articolo 103 del TUIR consente di dedurre il valore dell’avviamento e dei marchi in diciottesimi, indipendentemente dal loro trattamento contabile.
Questo meccanismo era stato pensato per garantire parità di trattamento tra i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC adopter) e quelli che adottano gli IAS/IFRS, i quali non prevedono l’ammortamento dell’avviamento ma solo eventuali svalutazioni a seguito di un impairment test.

In pratica, le imprese IAS potevano operare deduzioni extracontabili anche nei periodi in cui non registravano alcuna svalutazione a conto economico, beneficiando così di un vantaggio temporale rispetto alle logiche contabili effettive.

Novità per i soggetti IAS/IFRS

Il Ddl di Bilancio 2026 interviene proprio su questo punto, modificando l’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR. La norma aggiornata prevede che, per i soggetti IAS/IFRS adopter, la deduzione dell’avviamento, dei marchi e delle attività immateriali a vita utile indefinita sia possibile solo a partire dal periodo d’imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico.

Questo significa che la deduzione in diciottesimi resta formalmente valida, ma il diritto a beneficiarne sorge soltanto nel momento in cui viene contabilizzata una svalutazione dell’avviamento o dell’attività immateriale, e per importi non superiori a quelli effettivamente rilevati nel bilancio.

La ratio dell’intervento è chiara: evitare deduzioni extracontabili in assenza di variazioni reali nel valore degli intangibili, valorizzando così il principio di competenza economica e la coerenza tra bilancio e fiscalità.

Marchi e avviamento: effetti e ambito applicativo

La modifica riguarda in modo esplicito:

Essa si applica ai beni iscritti nel periodo d’imposta di riferimento o il cui maggior valore sia stato riconosciuto fiscalmente.

Per questi casi, viene espressamente derogato l’attuale comma 3-bis dell’articolo 103, in modo da collegare la deduzione al momento in cui i costi vengono effettivamente registrati nel conto economico.

La relazione tecnica sottolinea che per i soggetti IAS/IFRS l’avviamento non viene ammortizzato, ma può essere svalutato solo a seguito di un impairment test negativo. Pertanto, la nuova disposizione evita che, in assenza di svalutazioni, continuino ad essere operate deduzioni puramente fiscali non supportate da evidenze contabili.

Nessun impatto sugli stock di avviamento già iscritti

Il Ddl di Bilancio chiarisce infine che la nuova disciplina non incide sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio, vale a dire sullo stock di avviamento preesistente. Questa clausola di salvaguardia tutela le imprese che hanno già operato deduzioni in base alle regole attuali, evitando effetti retroattivi o conflitti interpretativi.

Nuova Sabatini: confermata e rifinanziata per il biennio 2026-2027

La Nuova Sabatini, una delle misure più apprezzate dalle piccole e medie imprese italiane (PMI), si conferma un pilastro delle politiche industriali del Governo anche per il biennio 2026-2027.

L’articolo 97 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevede infatti un nuovo rifinanziamento della misura, con risorse aggiuntive destinate a prolungarne l’efficacia e a garantirne la diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.

Cos’è la Nuova Sabatini e i beneficiari

La Nuova Sabatini è un’agevolazione gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), introdotta nel 2013 per facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali ad uso produttivo.

Lo strumento consente alle imprese di ottenere finanziamenti bancari o leasing per acquistare:

Il contributo pubblico copre una parte degli interessi su tali finanziamenti, calcolati in via convenzionale su un prestito di durata quinquennale, permettendo alle imprese di ridurre il costo effettivo dell’investimento.

Possono accedere alla misura le PMI:

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese produttive, con particolare attenzione a quelle impegnate in processi di innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Rifinanziamento del Ddl Bilancio 2026

Dopo gli stanziamenti della Legge di Bilancio 2025, il Ddl 2026 conferma e rafforza le risorse disponibili: nel periodo 2025-2029 sono previsti circa 1,7 miliardi di euro a sostegno della misura.

Questo intervento consente di mantenere attiva la Nuova Sabatini anche nei prossimi anni, assicurando continuità alle imprese che pianificano investimenti strutturali nel medio periodo.

Il rifinanziamento si accompagna al consolidamento delle linee speciali di intervento, pensate per rispondere alle diverse esigenze del tessuto produttivo.

Nuova Sabatini Capitalizzazione - Riservata alle PMI che effettuano un aumento del capitale sociale di almeno il 30%, abbinato a un investimento in beni strumentali.
L’obiettivo è rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese e stimolare investimenti produttivi sostenibili.

Nuova Sabatini Green - Dedicata agli investimenti in macchinari e impianti a basso impatto ambientale, favorendo la transizione ecologica e l’efficientamento energetico dei processi produttivi.

Nuova Sabatini Sud - Rivolta alle micro e piccole imprese del Mezzogiorno, con contributi maggiorati per sostenere lo sviluppo delle aree a minor densità industriale e promuovere la coesione territoriale.

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