Divieto di licenziamento: ulteriori specifiche dell’INL

Pubblicato il 25 giugno 2020

Con la nota INL 24 Giugno 2020, n.298, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce la fattispecie della sospensione delle procedure di licenziamento per motivi economici previste dall’art. 46 Decreto “Cura Italia. In particolare, secondo la ricostruzione dell’Ente, la ratio della norma deve intendersi a carattere generale, dovendosi ritenere ricomprese nell’ambito del sancito divieto tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, ivi compreso il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione. In Tal senso, appare utile ricordare che, nella sopracitata fattispecie di licenziamento, sarà onere del datore di lavoro verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili alle mansioni del livello di inquadramento per il quale è stato assunto, ovvero inferiori, anche per il tramite di una riorganizzazione aziendale. Pertanto, anche ai licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve intendersi applicabile il divieto di licenziamento ex art. 46, Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18.

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