Divieto di partecipare a pubbliche riunioni. No condanna per inosservanza

Pubblicato il 11 luglio 2018

Il soggetto sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno che non osservi il divieto di partecipare a pubbliche riunioni non può rispondere del reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del Decreto legislativo n. 159/2011.

E’ questa l’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, resa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31322 del 10 luglio 2018, con la quale è stato evidenziato che la disposizione di riferimento, per quel che concerne la nozione di “pubblica riunione”, è stata redatta in termini troppo vaghi ed eccessivamente ampi, con deficit di certezza, ossia di tassatività.

Sulla base di questo principio, i giudici di legittimità hanno annullato, senza rinvio, la decisione del Gup di condanna per il reato previsto dall’articolo 75 citato in capo ad un uomo che si era recato ad assistere ad un incontro di calcio, contravvenendo al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, contenuto nella misura di sorveglianza speciale cui era sottoposto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy