Divieto di partecipare a pubbliche riunioni. No condanna per inosservanza

Pubblicato il 11 luglio 2018

Il soggetto sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno che non osservi il divieto di partecipare a pubbliche riunioni non può rispondere del reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del Decreto legislativo n. 159/2011.

E’ questa l’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, resa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31322 del 10 luglio 2018, con la quale è stato evidenziato che la disposizione di riferimento, per quel che concerne la nozione di “pubblica riunione”, è stata redatta in termini troppo vaghi ed eccessivamente ampi, con deficit di certezza, ossia di tassatività.

Sulla base di questo principio, i giudici di legittimità hanno annullato, senza rinvio, la decisione del Gup di condanna per il reato previsto dall’articolo 75 citato in capo ad un uomo che si era recato ad assistere ad un incontro di calcio, contravvenendo al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, contenuto nella misura di sorveglianza speciale cui era sottoposto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Operatori subacquei e iperbarici: sorveglianza sanitaria obbligatoria e libretto personale informatico

28/01/2026

Fatture elettroniche, attivo il servizio di integrazione del CUP

28/01/2026

Gruppi di acquisto solidali: attività fuori campo Iva. Criteri

28/01/2026

Agevolazioni auto per disabili: quando l’omologa non è sufficiente

28/01/2026

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy