Divorzio: sdoppiamento della procedura nell’interesse dei figli

Pubblicato il 07 dicembre 2009

In tema di affidamento dei figli minori in caso di divorzio, ha trovato applicazione nel Tribunale di Treviso l’art. 15 della direttiva Ce n. 2201/03, sullo sdoppiamento del procedimento, in base a quale il giudice davanti al quale si tiene un giudizio di divorzio, ritenendo che il magistrato di altro Stato membro con il quale i minori hanno un legame particolare sia più idoneo a trattare il caso e prendere gli opportuni provvedimenti, può sospendere l’esame del caso e invitare le parti a presentare domanda davanti al giudice dell’altro stato membro.

E’ accaduto in Inghilterra dove il giudice del divorzio di una coppia ha disposto che, poiché la madre con le figli si erano trasferite per un periodo di tempo in Italia, il giudice italiano avesse la giurisdizione esclusiva sulla materia della responsabilità parentale; per quanto riguardava le altre questioni del divorzio permaneva la giurisdizione inglese. Questo procedimento sicuramente consente di risolvere i problemi legati all’affidamento dei figli perseguendo il fine principale di agire nell’interesse dei minori.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy