Documenti informatici senza firma digitale liberamente valutabili dal giudice

Pubblicato il 29 dicembre 2010 Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale, per come definitivamente approvato dal Governo lo scorso 22 dicembre, prevede che il documento informatico, anche se non sottoscritto in formato digitale, possa essere liberamente valutato in giudizio da parte dell'organo giudicante. La medesima efficacia probatoria riconosciuta alla scrittura privata viene per contro conferita allo stesso in presenza di sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale o con firma elettronica avanzata.

La sottoscrizione con firma qualificata o digitale è obbligatoriamente sancita, a pena di nullità, per quel che concerne gli atti di costituzione e trasferimento dei diritti reali immobiliari.
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