Documento Cndcec/Fnc sulla confisca allargata per il reato di ricettazione

Pubblicato il 27 luglio 2018

Cndcec e Fnc, in un documento del 24 luglio 2018, commentano la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 12-sexies del DL 306/1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra i reati per i quali è prevista l’applicazione della confisca “allargata”.

Nel rigettare la questione prospettata la Corte ha sottolineato che la ricettazione, in quanto reato contro il patrimonio, resta per sua natura un delitto idoneo a determinare un’illecita accumulazione di ricchezza e suscettibile di essere perpetrato (anche) in forma “professionale”, o comunque “continuativa”.

Il principio, si legge nel documento, non può che essere condiviso; tuttavia si deve analizzare il richiamo in sentenza delle “diverse caratteristiche della singola vicenda concreta”.

Il vaglio di queste, nella confisca allargata, servono a limitare nel tempo l’accertamento della sproporzione il quale, insieme all’accertamento della commissione del fatto di reato, vale a fondare la presunzione di una illiceità ulteriore rispetto a quella accertata, che giustifica l’ablazione di tuti i beni il cui valore sia sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente prodotti.

Quindi circoscrivere temporalmente la confisca, per evitare al condannato di dover dimostrare una probatio che diventa diabolica nel momento in cui si tende a far retroagire l’accertamento della sproporzione, è un intento lodevole.

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