Dogana. L’Iva assolta con reverse charge ferma le royalties

Pubblicato il 11 aprile 2018

La Corte di cassazione, con sentenza n. 8473 del 6 aprile 2018, si è occupata per la prima volta dell’inserimento delle royalties nella base imponibile di merci importate ai fini doganali e IVA.

Diritti di licenza delle merci importate

Il contenzioso attiene al valore in dogana delle merci importate, che di solito è il valore di transazione ossia il prezzo effettivamente pagato per le merci quando sono vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione; il valore deve comunque riflettere quello reale della merce importata, tra cui vanno inseriti i diritti di licenza.

Questi rilevano nella determinazione del valore doganale della merce importata quando i corrispondenti beni immateriali sono incorporati nella merce stessa. Ai sensi del codice doganale, quando il prezzo effettivamente pagato non li include, essi vanno aggiunti.

Qui va, poi, accertato se l’acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.

Dopo un’attenta analisi sulla questione, la sentenza n. 8473/2018 emette il seguente principio di diritto: “in tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione (...) qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza”.

Iva e royalties

Altro aspetto affrontato dai giudici della Cassazione riguarda il sistema dell’Iva alle importazioni.

L’Iva all’importazione non corrisponde al dazio, in quanto la prima è incardinata nel sistema generale dell’Iva. Essa può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge che non è una pratica elusiva bensì risulta essere un modo di assolvimento dell’Iva all’importazione.

In conclusione, l’Iva assolta con il sistema dell’inversione contabile sulle fatture emesse da commissionari extra Ue, non può essere richiesta nuovamente in dogana.

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