Dogane: Iva esente per i beni anti Covid-19

Pubblicato il 26 maggio 2020

Tra le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia legate all’emergenza Coronavirus, che sono contenute nel Decreto Rilancio, vi è anche quella riguardante l’Iva applicabile alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari al fine del contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Da tale misura derivano riflessi di carattere doganale. Pertanto, l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 152373 del 22 maggio, fornisce agli operatori una serie di chiarimenti allo scopo di allineare tutte le dogane periferiche sulle operazioni di importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Una prima importante precisazione resa è che il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 124 del Dl n. 34/2020 - che prevede, a regime, la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - è applicabile a tutte le tipologie di operazioni, anche quelle di importazioni di beni.

Tale aliquota Iva si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2021, all’importazione di tutti quei beni che sono stati aggiunti dal Decreto Rilancio alla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (mascherine protettive, detergenti, ventilatori polmonari, ecc.).

Considerata, però, la fase di emergenza in atto, lo stesso articolo 124 prevede un regime di maggior favore: “il comma 2 del suddetto articolo 124 stabilisce, infatti, che le cessioni dei beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni”.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2020, le importazioni dei Dpi sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto di detrazione in dichiarazione qualora fosse già stata assolta.

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