Dogane. In italiano la semplificazione dell'Etd

Pubblicato il 08 marzo 2018

L'Agenzia delle dogane, in allegato alla nota n. 25515/RU del 5 marzo 2018, pubblica la versione in lingua italiana della Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale del Transito, che fornisce istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione del documento di trasporto elettronico (Etd).

L'Agenzia rammenta l’obbligo, dal 1° maggio 2018, dell’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD).

Le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderino beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1° maggio 2018, alla nuova procedura semplificata richiedendone, con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, apposita autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle Decisioni doganali (CDS), all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.

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