Dogane. Istanza necessaria per il luogo approvato a import/export

Pubblicato il 08 marzo 2017

Ai soggetti autorizzati alla domiciliazione o alla semplificata transito e ai soggetti non autorizzati che intendono operare in un “luogo approvato” ad import ed export, l'Agenzia delle Dogane impone di produrre la relativa istanza presso l'Ufficio territorialmente competente.

Import/Export

La domanda va presentata – spiega la circolare 6 marzo 2017, prot. 27517 RU, con oggetto le novità introdotte al Codice Doganale dell’Unione (CDU) e le istruzioni operative a decorrere dal 1° maggio 2016 - in relazione al luogo ove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente.

Se presentata da un Centro di assistenza doganale (Cad), essa va indirizzata anche alla Direzione interregionale/regionale/interprovinciale (che danno avvio all'istruttoria). In questo ed in tutti gli altri casi in cui l'istanza viene presentata da soggetti diversi da titolari di autorizzazioni, è necessario che venga corredata da elementi che giustifichino l'utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l'occasionalità.

Il procedimento per il rilascio dell'approvazione dei luoghi deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Dal 1° maggio 2016, è questa la nuova procedura di dichiarazione «normale presso luoghi autorizzati» adottata dalle Dogane.

Export

Per la presentazione in luogo diverso dalla dogana di merci unionali destinate all'export, il luogo deve essere idoneo all'effettuazione dei controlli doganali.

L'istanza per l'approvazione del luogo all'export può essere prodotta da:

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