Dogane: modifiche a soglie di punibilità, confisca, estinzione del reato

Pubblicato il 18 giugno 2025

La circolare n. 14 del 17 giugno 2025 emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le modifiche alle normative fiscali e doganali in seguito al decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 81.

Detto decreto apporta modifiche alla legislazione doganale e fiscale, in particolare per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni legate ai diritti doganali e alle imposte indirette.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13 giugno 2025.

Dell’impianto del Dlgs n. 81/2025 interessano le modifiche apportate dall'articolo 17 al decreto legislativo 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), che recepiscono alcune delle proposte di revisione avanzate dai principali soggetti interessati, e che mirano:

Tali modifiche tengono conto anche delle normative europee, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle condotte penalmente rilevanti che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri.

L'intervento normativo prevede l'adeguamento delle soglie sotto le quali un illecito può essere trattato come amministrativo anziché come reato penale. La necessità di applicare in modo più appropriato il principio di proporzionalità delle sanzioni ha reso necessaria anche una revisione delle circostanze aggravanti, al fine di allinearle con la nuova soglia di punibilità penale stabilita per i diritti di confine che non riguardano i dazi.

Sono state anche modificate le regole sulla confisca amministrativa e sugli strumenti per ridurre il contenzioso penale. È stata introdotta una causa di non punibilità per chi ricorre al ravvedimento operoso, pagando completamente i tributi, le sanzioni e gli interessi dovuti. Inoltre, è stata modificata la normativa sul riscatto delle merci confiscate.

Modifiche alle soglie di punibilità

Le modifiche introdotte al comma 1 dell'articolo 96 del Dlgs 141/2024 mirano a garantire sanzioni amministrative più proporzionate per gli operatori economici, evitando possibili distorsioni; in particolare l'aumento dei procedimenti penali causato dall'introduzione di una soglia unica di punibilità di 10.000 euro per i dazi doganali e altri diritti di confine (come l'IVA).

La nuova versione del comma 1 differenzia ora le soglie di punibilità a seconda del tipo di diritto di confine violato, stabilendo soglie diverse per le violazioni amministrative.

La normativa precedente prevedeva che le violazioni doganali venissero sanzionate amministrativamente solo se l’importo dovuto, in assenza di circostanze aggravanti, non superava i 10.000 euro. Con la nuova normativa, invece, la sanzione amministrativa si applica se l’importo per i dazi doganali è superiore a 10.000 euro o se i diritti di confine diversi dai dazi superano i 100.000 euro.

Queste modifiche rendono il sistema di sanzioni amministrative doganali più in linea con il sistema sanzionatorio dell'IVA, che prevede soglie di punibilità molto più alte rispetto ai 10.000 euro previsti dalla normativa precedente.

Le indicazioni e i principi contenuti nelle circolari n. 22/2024 e n. 25/2023 rimangono validi anche dopo queste modifiche, con alcuni esempi di applicazione delle nuove soglie previsti nel prospetto allegato. Inoltre, si ribadisce che la compensazione tra tributi diversi non è permessa, e che occorre presentare separatamente una richiesta di rimborso per le eccedenze e procedere al pagamento dei tributi ancora dovuti.

Infine, le disposizioni contenute nelle circolari n. 20/2024 e n. 28/2024 sono considerate superate quando in contrasto con la circolare 14/2025.

Revisione della dichiarazione doganale

Il comma 13 dell'articolo 96 del Dlgs 141/2024, revisionato, stabilisce che, in caso di revisione della dichiarazione doganale richiesta dal dichiarante, non si applicano né sanzioni amministrative né la confisca, a condizione che la richiesta di revisione avvenga prima che il dichiarante abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche, o che siano iniziati procedimenti amministrativi o penali.

Questa modifica mira a incentivare la compliance spontanea e a rendere meno penalizzante il processo di rettifica delle dichiarazioni.

Modifica sui diritti di confine

La modifica del comma 14 dell'articolo 96 è stata apportata per garantire coerenza con altre disposizioni che applicano sanzioni non solo per i diritti di confine dovuti, ma anche per quelli indebitamente percepiti o richiesti in restituzione.

La nuova formulazione aggiunge le parole "o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione" dopo "150 per cento dei diritti di confine dovuti", ampliando così l'ambito di applicazione delle sanzioni.

Modifiche delle soglie monetarie per le aggravanti

Le modifiche introdotte all'articolo 88 del Dlgs 141/2024 prevedono un aggiornamento delle soglie monetarie per le circostanze aggravanti. In particolare, la nuova normativa stabilisce che le violazioni relative ai diritti di confine (sia dazio doganale che altri diritti) comportano aggravanti solo se gli importi superano determinati limiti. Le nuove soglie sono:

Estinzione del reato: cause di non punibilità

L'articolo 112 del Dlgs 141/2024, che riguarda l'estinzione del reato, è stato completamente riformulato, includendo anche la possibilità di una "causa di non punibilità". L'obiettivo delle modifiche è favorire una maggiore compliance spontanea da parte dei contribuenti, allineandosi con gli obiettivi della riforma fiscale e con gli orientamenti generali adottati a livello nazionale ed europeo negli ultimi anni.

Per quanto riguarda l'estinzione del reato sanzionabile solo con una multa, il legislatore ha stabilito una scadenza entro la quale il contribuente deve effettuare il pagamento per estinguere il reato, precisando che il pagamento deve avvenire prima dell'inizio del dibattimento di primo grado. Inoltre, è stata apportata una modifica che allinea la normativa con le altre disposizioni doganali, sostituendo il termine "tributi" con "diritti di confine".

Nel secondo comma, è stata introdotta una causa di non punibilità, che consente al contribuente di sanare la violazione penale (compresa tra gli articoli 78 e 83), salvo in presenza di circostanze aggravanti specifiche. La possibilità di regolarizzare la posizione del contribuente è condizionata dal fatto che la violazione non sia già stata accertata e che non siano stati avviati controlli o indagini a suo carico.

Questa causa di non punibilità è simile a quella prevista dall'articolo 13 del D.lgs. 74/2000 e può essere attivata indipendentemente dall'importo dei diritti di confine dovuti, nonché nei casi in cui il reato sia connesso ad altri crimini contro la pubblica amministrazione.

Gestione delle merci sequestrate o confiscate

La circolare 14/2005 in merito alla gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate introduce delle precisazioni importanti rispetto alla normativa precedente. Prima della modifica, la legge prevedeva che l'Agenzia delle Dogane potesse autorizzare il riscatto delle merci confiscate, purché venisse pagato il valore delle stesse, i diritti dovuti, gli interessi e le spese di gestione. Tuttavia, la norma era abbastanza generica e lasciava spazio a discrezionalità.

Con le modifiche introdotte, ora sono state stabilite due condizioni principali affinché il riscatto sia possibile:

Inoltre, l'Agenzia, se le condizioni sono soddisfatte, può consentire il riscatto previo pagamento del valore delle merci, dei diritti di confine dovuti, degli interessi e delle spese di gestione.

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