Con la Circolare n. 35 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti interpretativi e operativi in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.
ATTENZIONE: La circolare annulla e sostituisce integralmente la Circolare n. 18/2025.
Il decreto legislativo n. 192/2025 è rubricato "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, intervenendo anche sulle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), approvate con il D.Lgs. n. 141/2024.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 dicembre 2025.
L’intervento normativo mira a:
La principale innovazione riguarda la riscrittura dell’articolo 118, comma 8, DNC, che disciplina la confisca amministrativa delle merci oggetto di contrabbando stabilendo che:
In tali ipotesi, le merci sono restituite al trasgressore secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.
Qualora la confisca amministrativa sia già intervenuta, l’ADM può consentire, su richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci, subordinato al pagamento:
La modifica recepisce i principi affermati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, che ha censurato il precedente sistema sanzionatorio in quanto:
Secondo la Corte, una volta assicurato il pieno recupero del credito erariale, la confisca perde la propria funzione giustificativa e risulta sproporzionata.
Il legislatore ha esteso tali principi:
Sul piano applicativo, la circolare distingue le diverse situazioni che possono emergere in sede di accertamento.
In coerenza con la nuova disciplina dell’articolo 118, il legislatore è intervenuto anche sull’articolo 96 DNC, chiarendo che la confisca amministrativa delle merci non si applica nei casi in cui ricorrano le condizioni di integrale adempimento previste dal comma 8.
Resta ferma, invece, l’obbligatorietà della confisca:
La circolare 35/D/2025 precisa inoltre che la confisca continua ad applicarsi ai mezzi di trasporto utilizzati per la commissione della violazione, qualora risultino adattati allo stivaggio fraudolento o modificati rispetto alle caratteristiche costruttive omologate.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’estinzione del reato di contrabbando punito con la sola multa.
Il pagamento dei diritti di confine e di una somma compresa tra il 100% e il 200% dei diritti dovuti, effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, estingue il reato e preclude l’applicazione della confisca.
Anche in questo caso, il legislatore ha introdotto una precisazione significativa, chiarendo che restano comunque salvi i casi in cui le merci siano soggette a specifici divieti o trovi applicazione l’articolo 240, secondo comma, del Codice penale.
Le nuove norme:
in base ai principi di favor rei e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".