Domanda di assegno ordinario per il FdS bilaterale della Provincia di Bolzano-Alto Adige

Pubblicato il 05 ottobre 2017

Il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, istituito presso l’INPS con D.I. n. 98187/2016, è pienamente operativo dalla data del 31 agosto 2017.

La domanda di accesso all’assegno ordinario va presentata telematicamente, alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il mancato rispetto dei suddetti termini determina:

Quindi, posto che le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 agosto 2017, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti tra il 16 agosto 2017 e il 4 ottobre 2017, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 4 ottobre 2017.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 5 ottobre 2017, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande

L’INPS, con messaggio n. 3815 del 4 ottobre 2017, ha specificato che il servizio per l’invio telematico della domanda di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS, utilizzando la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionando ”Servizi per aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale “‘Prestazioni e servizi”> ”Tutti i servizi”.

Dopo aver effettuato l’accesso, occorrerà selezionare nel menu interno al servizio “CIG e Fondi di solidarietà”> “Fondi di solidarietà”.

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