Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, per essere sottratte alla presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., devono essere riproposte, dalle parti del processo di impugnazione, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza.
Si tratta, infatti, di fatti rietranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
Tutto questo, nel rispetto del principio di autoresponsabilità e dell’affidamento processuale.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, nel testo della sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019 con riferimento al processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla Legge n. 353/1990 e dalle successive modifiche.
Il Massimo Collegio di legittimità ha così risolto una questione di massima di particolare importanza sia per la mancanza di precedenti univoci, sia per la esigenza “nomofilattica” evidenziata dai giudici rimettenti per quanto riguarda l’interpretazione di norme disciplinanti il rito dell’impugnazione di appello.
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