Donazione a valore pieno

Pubblicato il 21 luglio 2016

Al fine di stabilire se l’atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà.

Ai fini della riunione fittizia, in altre parole, il valore dei beni donati in vita dal defunto, va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.

E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 14747 depositata il 19 luglio 2016.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy