Donazione fraudolenta da dimostrare

Pubblicato il 20 luglio 2016

Nel confermare la condanna di un contribuente per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte -  per aver donato un immobile dopo aver ricevuto alcuni avvisi di accertamento -  il giudice deve fornire idonea motivazione circa la simulazione della donazione, nonché circa l’idoneità della stessa a rendere inefficace l’azione recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo le motivazioni di un contribuente, dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto aveva donato la nuda proprietà di un immobile ad un soggetto terzo, cinque mesi dopo aver ricevuto la notifica di diversi avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Richiamo per relationem insufficiente

Secondo la Corte Suprema, in particolare, non è sufficiente che la Corte d’Appello faccia richiamo “per relationem – come nella specie avvenuto – al provvedimento di condanna di primo grado, ma è necessario che qualifichi gli elementi in esso riportati, non limitandosi ad una supina ed immotivata adesione.

In altre parole, nel giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo della sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle o di farle proprie.

Dolo specifico di sottrarsi alle imposte 

Nella specie, in particolare, è stata contestata la condotta di alienazione simulata, da riferirsi a qualsiasi trasferimento del diritto di proprietà di un bene, sia a titolo oneroso che gratuito. Deve dunque trattarsi di un atto simulato, caratterizzato da un contrasto tra la dichiarazione e la effettiva intenzione delle parti.

La sussistenza del dolo specifico nella fattispecie richiesto, si rinviene nella volontà dell’agente di sottrarsi al pagamento delle imposte e richiede la strumentalizzazione della causa tipica negoziale o l’abuso dello strumento giuridico utilizzato.

Carente motivazione su caso concreto

Nel caso de quo – concludono gli ermellini con sentenza n. 30497 del 19 luglio 2016 -  nonostante la specificità dei motivi di appello, la Corte territoriale ha solo enunciato i principi giurisprudenziali relativi alla astratta configurabilità del reato contestato, mentre non ha adeguatamente argomentato in relazione alla peculiarità del caso concreto.

Così, ad esempio, non ha tenuto conto degli elementi evidenziati dalla difesa (donazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto e presenza di altri immobili nel patrimonio del donante), in ordine sia alla ritenuta simulazione della donazione oggetto di imputazione, sia alla sua idoneità a rendere inefficace l’azione recuperatoria dell’Agenzia delle Entrate.

 

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