Donazioni Autodichiarazione riapre decadenza

Pubblicato il 09 luglio 2016

La dichiarazione effettuata dal contribuente – in sede di autotutela a seguito di accertamento – di aver ricevuto una liberalità indiretta diversi anni prima dai propri genitori, riapre il termine di decadenza per l’imposta di donazione.

Fatto

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione a fronte del ricorso presentato dell’Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello di due fratelli, aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento ad essi notificati per imposta di donazione. Avvisi relativi alla liberalità indiretta – dichiarata dagli stessi contribuenti con istanza di autotutela nel corso di accertamento sintetico ai fini Irpef – effettuata in loro favore dai genitori, mediante versamento in conto corrente di assegno circolare per un’ingente somma di denaro.

Con ricorso incidentale, i due fratelli deducevano, tra l’altro, violazione e falsa applicazione della normativa in materia di imposta di donazione – in particolare D.lgs. 346/1990 e Dpr 131/1986 – per avere la Ctr ritenuto nella specie inapplicabile il termine quinquennale di decadenza richiamato dalle sopra citate disposizioni. Nell'ipotesi trattata, infatti – evidenziavano i ricorrenti -  i cinque anni dalla data di registrazione della liberalità indiretta erano già da tempo spirati, a fronte di avvisi di accertamento notificati in epoca successiva.

Decadenza decorre da autodichiarazione liberalità

Il rinvio operato dal D.Lgs. 346/1990 alla disciplina propria della liquidazione e riscossione ex Dpr 131/1986 – dichiara in proposito la Suprema Corte – va contemperato con la peculiarità del caso, ove è in oggetto una liberalità indiretta mediante versamento in conto corrente.

Rileva pertanto l’art. 56 bis del sopra menzionato D.Lgs. 346/1990, secondo cui il presupposto dell’accertamento dell’imposta di donazione scaturisce, nella specie, dall’autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nel corso di procedimenti di accertamento dei tributi.

Ne deriva – conclude la Corte con sentenza n. 13133 del 24 giugno 2016 - la decorrenza del termine di decadenza da questa stessa dichiarazione. Per cui nella specie deve essere esclusa l’eccepita decadenza quinquennale.

 

 

 

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