Donazioni sotto sorveglianza

Pubblicato il 27 settembre 2006

Per effetto delle correzioni agli articoli 67 e 68 del Tuir, introdotte ad opera dell’articolo 37, commi 38 e 39 del decreto legge 223, la plusvalenza, in caso di immobili acquisiti per donazione e venduti entro cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante, è determinata confrontando il prezzo di vendita con il costo d’acquisto o costruzione sostenuto dal donante. E’ stato, in sostanza, unificato il regime tributario nei casi di cessione degli immobili acquistati a titolo oneroso alla disciplina degli immobili acquisiti per donazione.

 

La decorrenza della nuova disposizione potrebbe essere quella del 5 luglio 2006, per effetto della norma transitoria dell’articolo 40-bis del dl 223, regola che stabilisce che gli atti e i contratti emanati, stipulati o posti in essere il 4 luglio 2006 (data di pubblicazione del dl 223) in applicazione e osservanza della normativa previgente, non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto. In tali casi, le disposizioni del dl si considerano entrate in vigore dal 5 luglio 2006, che è giorno successivo a quello della pubblicazione, quindi ne dovrebbe derivare che le plusvalenze in questione sono divenute tassabili se realizzate a seguito di rogiti stipulati a partire dal 5 luglio 2006, restando salve le cessioni, prima dei cinque anni, di immobili acquisiti per donazioni realizzate con atto pubblico del 4 luglio 2006.

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