Si chiude il 31 dicembre 2026 la finestra temporale per accedere all’esonero contributivo totale introdotto a favore dei datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà.
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nel periodo 2024-2026, assumono o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro con donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il Reddito di libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, introdotto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
La legge di Bilancio 2024 ha reso strutturale il Reddito di libertà e ha incrementato il relativo Fondo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Con decreto del 2 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse per il triennio 2024-2026 e fissata la misura massima del contributo in 500 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità.
Successivamente, la legge di Bilancio 2025 ha incrementato ulteriormente il Fondo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 e, con decreto 17 settembre 2025 sono state ripartite le risorse aggiuntive (escluse le Province autonome di Trento e Bolzano) ed è stato elevato a 530 euro mensil (per un massimo di 12 mensilità) l’importo mensile del Reddito di libertà.
Sono ammesse all’incentivo le donne vittime di violenza, con o senza figli minori, inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza e seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali.
Alla data dell’assunzione devono risultare:
L’INPS ha precisato (circolare n. 41 del 5 marzo 2024) che il requisito della fruizione del Reddito di libertà si considera soddisfatto anche in presenza di misure regionali equiparabili.
L’esonero contributivo spetta in caso di:
Rientrano nell’ambito applicativo della misura anche le assunzioni effettuate part-time e a scopo di somministrazione nonché i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro.
Per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile (666,66 euro).
Il massimale è proporzionalmente ridotto in caso di rapporti a tempo parziale. Restano integralmente dovuti i premi e i contributi INAIL.
La durata dell’agevolazione è pari a:
L’esonero è riconosciuto nel rispetto:
L’incentivo è cumulabile con altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione residua e salvo espliciti divieti di cumulo previsti da altre misure.
Il datore di lavoro deve presentare domanda telematica preventiva all’INPS tramite il modulo “ERLI”, disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
L’esonero è fruito mediante conguaglio mensile nel flusso UniEmens, secondo le istruzioni operative fornite dall’INPS con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024.
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Voce |
Contenuto |
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Periodo di applicazione |
Assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 |
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Datori di lavoro beneficiari |
Datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà o di misura regionale/provinciale equiparata |
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Lavoratrici agevolate |
Donne vittime di violenza, con o senza figli minori, seguite da centri antiviolenza e servizi sociali, che alla data dell’assunzione siano: |
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Rapporti di lavoro incentivati |
• Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche apprendistato) o determinato, anche a scopo di somministrazione |
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Ulteriori rapporti ammessi |
Rapporti di lavoro part-time e rapporti instaurati nell’ambito del vincolo associativo con cooperative di lavoro |
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Misura dell’incentivo |
Esonero del 100% della contribuzione previdenziale datoriale, nel limite massimo di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili) |
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Durata dell’agevolazione |
• 12 mesi per assunzioni a tempo determinato |
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Contributi esclusi |
Premi e contributi INAIL interamente dovuti |
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Condizioni di spettanza |
Rispetto delle condizioni generali di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 e dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione |
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Aiuti di Stato |
Misura esente da notifica alla Commissione europea (non costituisce aiuto di Stato) |
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Cumulabilità |
Cumulabile con altri incentivi contributivi ed economici nei limiti della contribuzione residua e in assenza di divieti espressi di cumulo |
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Domanda |
Presentazione telematica preventiva all’INPS tramite modulo “ERLI” |
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Fruizione |
Conguaglio mensile nei flussi UniEmens, previa autorizzazione INPS |
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