Doppio reato per i fannulloni

Pubblicato il 11 settembre 2008
La Cassazione, con sentenza n. 35058 del 10 settembre 2008, si è pronunciata sul tema della responsabilità penale del lavoratore, confermando la condanna nei confronti di alcuni lavoratori dipendenti di un consorzio di bonifica che, ingannando il caposquadra, avevano fatto risultare, in più occasioni, la propria presenza sul posto di lavoro, mentre in realtà erano altrove. Forti dell'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni unite con pronuncia n. 15983 del 2006, in cui si negava l'applicazione del falso ideologico per chi avesse autocertificato la sua presenza al lavoro timbrando il cartellino, gli operai avevano fatto ricorso in Cassazione contro le pronunce di condanna. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, mentre la sentenza delle Sezioni unite riguardava un caso del tutto diverso, dove mancavano gli estremi dell'atto pubblico per la configurazione della fattispecie di falsità ideologica, nel caso in esame gli imputati hanno concorso nel falso ideologico commesso dai soggetti ai quali l'amministrazione aveva affidato la funzione di attestare l'orario di lavoro. L'atto con cui si è concretizzato il fatto reato è, in questo caso, atto pubblico.
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