Doppio registro col negozio giuridico sottostante

Pubblicato il 21 giugno 2010

La Commissione tributaria regionale del Piemonte decide in sentenza 32/28/10 per la doppia applicazione dell’imposta di registro: in aggiunta alla tassazione della sentenza, essa s’applica infatti anche al negozio giuridico sottostante, già oggetto della decisione del giudice di pace. In applicazione del comma 1, articolo 22 (Enunciazione di atti non registrati), del Dpr n. 131/86 – “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, GU n. 99 del 30 aprile 1986 – che recita:

1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Società tra avvocati e soci di capitale: il CNF rimette alla Consulta

29/10/2025

Energy Release 2.0: nuovo decreto MASE 2025 con aste pubbliche e vantaggio residuo

29/10/2025

Tax Credit Librerie: domande in scadenza

29/10/2025

Commercio e turismo Cifa. Minimi

29/10/2025

Il lavoro subordinato tra familiari nell'analisi della Fondazione studi

29/10/2025

Nuovo bonus mamme 2025: al via le domande all’INPS

29/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy