Dottoresse madri in formazione: lo stop della Consulta alle penalizzazioni

Pubblicato il 13 maggio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 depositata il 12 maggio 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999 nella parte in cui determina effetti pregiudizievoli per le dottoresse iscritte al corso di formazione specifica in medicina generale che sospendono il percorso per gravidanza e maternità.

Secondo la Consulta, il ritardo nel conseguimento del diploma e nella trasformazione dell’incarico convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) da tempo determinato a tempo indeterminato determina una discriminazione in contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione.

La decisione rafforza la tutela della lavoratrice madre e il principio secondo cui la maternità non può tradursi in uno svantaggio professionale.

Il caso esaminato dalla Corte costituzionale  

Il caso esaminato dalla Corte costituzionale riguarda una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023 della Regione Lazio.

La corsista aveva sospeso la frequenza per maternità obbligatoria e congedo parentale, recuperando successivamente il periodo formativo ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999. Per questo motivo era stata esclusa dalla sessione ordinaria dell’esame finale del dicembre 2024.

Dopo il rigetto della richiesta di ammissione con riserva e della domanda di retrodatazione degli effetti del diploma, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.

La disciplina oggetto di giudizio  

L’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999 prevede la sospensione del corso di formazione specifica in medicina generale in caso di gravidanza, malattia o altri impedimenti superiori a 40 giorni consecutivi.

La norma impone il recupero integrale del periodo di formazione non svolto e comporta, nella pratica, la partecipazione a una sessione straordinaria di esame.

La disciplina richiama inoltre il D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela della maternità e della paternità, che regola il congedo obbligatorio e il congedo parentale.

Per i medici in formazione già titolari di incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, il ritardo nel conseguimento del diploma determina anche il rinvio della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Perché la Corte ha dichiarato la norma incostituzionale  

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina contenuta nell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999 perché produce una discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità.

Nel dettaglio, la norma in esame è stata dichiarata incostituzionale:

"nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato".

Secondo la Consulta, il recupero obbligatorio del periodo di sospensione del corso di medicina generale e l’attesa della sessione straordinaria di esame determinano un ritardo nel conseguimento del diploma e nella trasformazione dell’incarico convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tale effetto penalizza le corsiste rispetto ai colleghi che completano il percorso nei tempi ordinari.

La Corte ha ritenuto violati gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, che tutelano uguaglianza, maternità, salute della donna e del minore e protezione della lavoratrice madre.

La sentenza richiama inoltre l’art. 3 del D.Lgs. n. 151/2001, il Codice delle pari opportunità e la direttiva europea 2006/54/CE, oltre ai precedenti della Corte costituzionale n. 211/2023 e n. 200/2020.

Gli effetti concreti della decisione della Corte costituzionale  

La sentenza n. 76/2026 della Corte costituzionale stabilisce che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito dopo il recupero del periodo di sospensione per maternità, deve essere considerato acquisito nella sessione ordinaria ai fini della trasformazione dell’incarico convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) da tempo determinato a tempo indeterminato.

La decisione incide sulla decorrenza dell’incarico definitivo, sull’anzianità convenzionale e sulle possibilità di trasferimento e progressione professionale.

La pronuncia assume rilievo anche rispetto agli Accordi collettivi nazionali (ACN), considerando le differenze tra ACN 2022 e ACN 2024 e l’introduzione del ruolo unico di assistenza primaria.

Il principio affermato dalla Consulta  

La Corte costituzionale ha affermato che la maternità non può determinare effetti negativi sulla carriera professionale della donna.

Secondo la sentenza n. 76/2026, le tutele previste per gravidanza e congedo parentale devono proteggere la madre e il minore senza produrre discriminazioni lavorative.

La Consulta richiama il necessario equilibrio tra formazione professionale, tutela della salute e diritti costituzionali della lavoratrice madre.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Una dottoressa iscritta al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio aveva sospeso la frequenza per maternità obbligatoria e congedo parentale. Dopo il recupero del periodo formativo, era stata esclusa dalla sessione ordinaria dell’esame finale del dicembre 2024, con ritardo nel conseguimento del diploma e nella trasformazione dell’incarico con il SSN.
Questione dibattuta Il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999, nella parte in cui non prevede la retrodatazione degli effetti giuridici del diploma per le corsiste che sospendono il corso per gravidanza e maternità.
Soluzione della Consulta La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito nella prima sessione utile dopo il recupero sia considerato acquisito nella sessione ordinaria, ai fini della trasformazione dell’incarico convenzionale con il SSN da tempo determinato a tempo indeterminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Epar: il welfare che sostiene lavoratori e famiglie con 12 bandi

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Equo compenso editori, via libera dalla Corte UE

13/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy