DURC di congruità, pubblicato il Decreto Ministeriale

Pubblicato il 19 luglio 2021

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce il sistema di verifica di congruità dell’incidenza di manodopera impiegata nei lavori edili.

Il provvedimento amministrativo da attuazione all’art. 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni che recepisce i parametri definiti dalle Parti sociali del settore con l’accordo del 10 settembre u.s.

Ai sensi dell’art. 2 del citato D.M., la verifica di congruità si riferirà all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento edile, realizzato sia in abito pubblico che privato, eseguito da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero dai lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Per quanto concerne i lavori edili privati, le disposizioni sul DURC di congruità si applicano esclusivamente alle opere di importo pari o superiore a settantamila euro.

Nell’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale in commento rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come specificato nella successiva nota INL 5223 del 19 luglio 2021, le disposizioni in commento si applicheranno ai lavori edili aventi denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente decorrente dal 1° novembre 2021.

Si rammenta che ai sensi del comma 4, art. 2, le disposizioni non trovano applicazione per i lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali sono già vigenti specifiche ordinanze del Commissario straordinario.

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