DURC e rateizzazione: regolarità anche con accoglimento INPS tardivo

Pubblicato il 31 marzo 2026

La regolarità contributiva si considera sussistente quando il datore di lavoro si attiva tempestivamente per sanare l’irregolarità mediante richiesta di rateizzazione, anche se il relativo accoglimento interviene in un momento successivo.

Il perfezionamento della regolarità non può dipendere dai tempi di risposta dell’ente, ma dalla condotta diligente del contribuente entro i termini previsti.

Regolarità contributiva e rateizzazione: chiarimenti dalla Cassazione

Con ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si è occupata della corretta interpretazione dei requisiti di regolarità contributiva ai fini della fruizione delle agevolazioni, in presenza di una domanda di rateizzazione presentata entro i termini ma accolta successivamente dall’INPS.

La decisione si inserisce nel solco delle controversie relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e chiarisce i rapporti tra termini procedimentali e perfezionamento della regolarità.

Il caso esaminato  

La vicenda trae origine da un accertamento con cui l’INPS aveva contestato a una società l’omesso versamento di contributi relativi alla posizione contributiva di due dipendenti, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive fruite.

A seguito dell’invito a regolarizzare notificato ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, con termine di 15 giorni, la società aveva presentato tempestivamente istanza di rateizzazione.

L’INPS aveva accolto tale istanza oltre il termine assegnato, ma aveva comunque proceduto al recupero dei benefici mediante note di rettifica e avviso di addebito.

La società aveva quindi impugnato gli atti, ottenendo esito favorevole in sede di appello.

I motivi di ricorso dell’INPS  

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, ai fini della regolarità contributiva rilevante per il DURC, non sia sufficiente la presentazione della domanda di rateizzazione entro il termine di 15 giorni.

Secondo l’Istituto, entro il medesimo termine dovrebbe intervenire anche il provvedimento di accoglimento da parte dell’ente.

In mancanza di tale accoglimento tempestivo, la regolarizzazione dovrebbe considerarsi inefficace, con conseguente perdita dei benefici contributivi.

La questione giuridica  

La controversia ruota attorno alla seguente questione interpretativa:

La decisione della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello e fornendo chiarimenti in ordine ai presupposti della regolarità contributiva.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la regolarità contributiva si perfeziona con l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione e che tale accoglimento può intervenire anche successivamente al termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione, a condizione che la domanda sia stata presentata tempestivamente entro tale termine.

La motivazione si fonda su una lettura coordinata della disciplina di riferimento.

L’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce che la regolarità contributiva sussiste in caso di rateizzazione accolta, mentre l’art. 7 del medesimo decreto individua il termine entro cui il contribuente deve attivarsi per regolarizzare la propria posizione.

Ne deriva che il termine riguarda esclusivamente l’iniziativa del datore di lavoro e non anche i tempi di decisione dell’ente previdenziale. Una diversa interpretazione, secondo la Corte, determinerebbe un effetto distorsivo, poiché la regolarità contributiva verrebbe subordinata a un’attività amministrativa non soggetta a termini certi, introducendo un elemento aleatorio incompatibile con i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento.

A conferma di tale impostazione, la Cassazione richiama anche il D.M. 30 gennaio 2015, che ribadisce la rilevanza dell’accoglimento della rateizzazione ai fini della regolarità contributiva e distingue tra il termine assegnato al contribuente e i tempi necessari all’ente per adottare il provvedimento.

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