DURC irregolare

Pubblicato il 07 aprile 2016

La Commissione sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello in materia di sicurezza n. 1 del 21 marzo 2016, ha chiarito che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, non può essere emesso in caso di irregolarità.

Al riguardo viene evidenziato che, mentre nell’ambito dei lavori privati il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese ed ai lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC.

Inoltre la Commissione, con l’interpello sicurezza n. 1/2016, rispondendo ad un ulteriore quesito, ha ritenuto che l’Amministrazione concedente debba sospendere l’efficacia del titolo abilitativo del committente in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza che in caso di inadempienze accertate direttamente dall’Amministrazione concedente stessa.

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