DURC positivo anche per le imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale

Pubblicato il 27 aprile 2015 L’INPS, con messaggio n. 2835 del 24 aprile 2015, a seguito della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 6666 del 21 aprile 2015, ha specificato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese integra la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

Ricorrendo tale ipotesi, conseguentemente, è possibile rilasciare il DURC sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis, L.F., il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.

Tale soluzione – sottolinea l’Istituto - risulta coerente con le finalità sottese alla procedura di concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale, poiché consente in concreto all’impresa di continuare ad operare sul mercato garantendo la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Inoltre, a sostegno della posizione ministeriale, viene evidenziato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 161 L.F., determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell’art. 168, L.F., nel rispetto del principio di par condicio creditorum.

Tale divieto comporta il divieto di pagamento dei debiti anteriori dal momento che, ove il creditore ottenesse in virtù di un adempimento spontaneo un pagamento che, al contrario, non è possibile ottenere per esecuzione forzata, risulterebbe parimenti violato il predetto principio di parità di trattamento dei creditori.

Le argomentazioni espresse troverebbero ulteriore conferma nella previsione di cui all’art. 182-quinquies, L.F., la quale dispone, al quarto comma, che il debitore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori escludendo, implicitamente, che il medesimo pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di credito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: pubblicata la legge

13/10/2025

Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

13/10/2025

Scissione: la beneficiaria risponde dei debiti fiscali della scissa

13/10/2025

Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

13/10/2025

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: registrazione e modulistica

13/10/2025

Cassazione: test di vitalità da applicare anche al periodo retrodatato della fusione

13/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy