DURC positivo anche per le imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale

Pubblicato il 27 aprile 2015 L’INPS, con messaggio n. 2835 del 24 aprile 2015, a seguito della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 6666 del 21 aprile 2015, ha specificato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese integra la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

Ricorrendo tale ipotesi, conseguentemente, è possibile rilasciare il DURC sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis, L.F., il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.

Tale soluzione – sottolinea l’Istituto - risulta coerente con le finalità sottese alla procedura di concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale, poiché consente in concreto all’impresa di continuare ad operare sul mercato garantendo la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Inoltre, a sostegno della posizione ministeriale, viene evidenziato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 161 L.F., determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell’art. 168, L.F., nel rispetto del principio di par condicio creditorum.

Tale divieto comporta il divieto di pagamento dei debiti anteriori dal momento che, ove il creditore ottenesse in virtù di un adempimento spontaneo un pagamento che, al contrario, non è possibile ottenere per esecuzione forzata, risulterebbe parimenti violato il predetto principio di parità di trattamento dei creditori.

Le argomentazioni espresse troverebbero ulteriore conferma nella previsione di cui all’art. 182-quinquies, L.F., la quale dispone, al quarto comma, che il debitore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori escludendo, implicitamente, che il medesimo pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di credito.
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