Dal 1° luglio 2026 cambia il trattamento doganale delle spedizioni di modesto valore nell’ambito dell’e-commerce. Per effetto delle nuove disposizioni unionali, viene infatti soppressa la franchigia dai dazi all’importazione oggi prevista per le merci inviate direttamente da un Paese terzo a un destinatario situato nell’Unione europea, quando il valore intrinseco della spedizione non supera complessivamente 150 euro.
La novità è illustrata dalla ‘Agenzia delle Dogane, nell’avviso del 15 maggio 2026, che richiama il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, intervenuto sul Regolamento (CE) n. 1186/2009 con l’obiettivo di eliminare l’esenzione doganale basata sulla soglia di valore.
La misura si inserisce nel più ampio percorso di riforma unionale del settore e-commerce, volto a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, ridurre i fenomeni fraudolenti e riequilibrare le condizioni concorrenziali tra operatori extra UE e imprese stabilite nell’Unione.
Il venir meno della franchigia non comporterà, almeno nella fase transitoria, l’immediata applicazione generalizzata delle aliquote ordinarie.
Si tratta di un prelievo temporaneo, destinato a operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub, il nuovo ambiente doganale europeo previsto dalla riforma del settore.
Come precisato dall’avviso dell’Agenzia delle Dogane del 15 maggio 2026, il dazio di 3 euro si applicherà indipendentemente dal regime IVA utilizzato e, quindi, sia in presenza di IOSS, sia nel caso di regime speciale o di IVA ordinaria. La nuova regola rileverà inoltre a prescindere dal tracciato dichiarativo impiegato, ossia H1, H6 o H7.
Dal 1° luglio 2028, terminato il periodo transitorio, tutte le merci acquistate tramite commercio elettronico saranno invece assoggettate all’aliquota ordinaria del dazio, senza distinzione basata sul valore della spedizione.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la qualificazione del nuovo importo. Il dazio temporaneo di 3 euro costituisce infatti un diritto doganale, identificato come tributo A00.
Di conseguenza, tale importo concorrerà alla base imponibile e sarà soggetto a IVA. La precisazione è importante per gli operatori, perché il nuovo prelievo non va considerato come un onere meramente amministrativo, ma come un vero e proprio diritto doganale, con riflessi anche sulla corretta liquidazione dell’imposta.
L’introduzione del nuovo regime rende necessari diversi interventi sui tracciati dichiarativi e sulle procedure operative. In attesa della pubblicazione dei regolamenti unionali attuativi, l'Agenzia delle Dogane anticipa alcuni ambiti di intervento.
Tra le modifiche attese rientrano:
Sul piano dichiarativo, è prevista l’eliminazione del codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale sulle spedizioni di modesto valore. La soppressione del codice è coerente con il superamento dell’esenzione.
Continueranno invece a essere utilizzati, secondo i casi, i codici di procedura aggiuntiva F48, riferito all’IOSS, e F49, relativo al regime speciale.
Sarà inoltre introdotto il nuovo codice F53, destinato alle operazioni della stessa tipologia assoggettate a IVA ordinaria.
L’avviso del 15 maggio 2026 segnala anche l’introduzione progressiva di nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto, i cosiddetti Product Identifiers. L’obbligatorietà effettiva decorrerà dal 1° novembre 2026.
Questi elementi saranno utilizzati per migliorare le attività di analisi dei rischi e rendere più mirati i controlli doganali sulle merci commercializzate tramite piattaforme e-commerce.
L’intervento si muove nella direzione di una maggiore tracciabilità delle merci importate, con impatti operativi per piattaforme, venditori, rappresentanti doganali, corrieri e soggetti coinvolti nella gestione delle dichiarazioni di importazione.
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