E’ da provare il danno della dequalificazione

Pubblicato il 30 marzo 2006

Con sentenza n. 6572, del 24 marzo 2006, i giudici di legittimità, Sezioni unite, risolvono il contrasto giurisprudenziale, in materia di Lavoro, sulla prova del danno da demansionamento professionale. Decidono, cioè, di seguire, piuttosto che un orientamento antico, prevalente nelle decisioni dei Tribunali del lavoro del passato decennio, il moderno indirizzo della magistratura giuslavoristica: quello secondo cui la lesione del diritto allo svolgimento di mansioni qualificanti non produce automaticamente un danno alla professione, alla salute e alla persona meritevole d’essere tutelato. E’, anzi, necessario comprovare specifiche lesioni aggiuntive. In sostanza: il diritto al risarcimento, mancando prova concreta della presenza di pregiudizi sorti in capo al lavoratore, non è configurabile, non essendo sufficiente l’accertamento della dequalificazione senza che ad esso segua un adeguato quadro probatorio di sostegno, che integri l’esistenza del danno lamentato dal “demansionato”.

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