E' il paese dove il lavoro viene svolto abitualmente a dettare le garanzie per il lavoratore

Pubblicato il 16 marzo 2011 Per la Corte di Giustizia Ue – causa C-29/10, sentenza del 15 marzo 2011 - quando il lavoratore svolge le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui lo stesso, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, deve essere considerato “quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro”. E ciò anche anche se i contraenti abbiano scelto una specifica legge da applicare al contratto.

E' in questo senso – precisano i giudici europei - che deve essere interpretato l’articolo 6, n. 2, lettera a), della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per la Corte, è proprio il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro quello da cui ricavare le norme imperative che devono essere garantite al dipendente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy