E' il paese dove il lavoro viene svolto abitualmente a dettare le garanzie per il lavoratore

Pubblicato il 16 marzo 2011 Per la Corte di Giustizia Ue – causa C-29/10, sentenza del 15 marzo 2011 - quando il lavoratore svolge le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui lo stesso, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, deve essere considerato “quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro”. E ciò anche anche se i contraenti abbiano scelto una specifica legge da applicare al contratto.

E' in questo senso – precisano i giudici europei - che deve essere interpretato l’articolo 6, n. 2, lettera a), della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per la Corte, è proprio il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro quello da cui ricavare le norme imperative che devono essere garantite al dipendente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy