E' illegittimo l'atto emesso prima dei 60 giorni

Pubblicato il 08 marzo 2014 Con la sentenza n. 5373 del 7 marzo 2014, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, in ordine alla interpretazione dell'articolo 12, 7° comma della Legge n. 212/2000 che riconosce al contribuente medesimo, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, la facoltà di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

Richiamando l'orientamento già espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 18184/2013, i giudici di legittimità hanno spiegato che la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni d'urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso “ante tempus”.

Detto termine, infatti, è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, al fine di garantire il migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Con altra sentenza emessa in pari data, la n. 5367, la Suprema corte di legittimità ha altresì specificato che il citato termine dilatorio si applica, al di là del mero tenore testuale dell'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, “anche all'avviso di recupero di credito di imposta”.
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