E' inammissibile la procura alle liti firmata dal direttore generale senza rappresentanza espressa

Pubblicato il 28 febbraio 2011 Con sentenza n. 3848 del 2011, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società per azioni che si era costituita in giudizio, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, con un atto la cui procura alle liti, ancorché autenticata dal notaio, era sottoscritta dal direttore generale senza che fosse provata la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo soggetto.

La figura del direttore generale di una società di capitali – continua la Corte – può ritenersi titolare del potere di rappresentare l'ente verso l'esterno solamente in presenza di una specifica attribuzione da parte dello statuto o dell'organo amministrativo allo stesso, attribuzione che deve essere provata attraverso il deposito di un qualunque documento relativo all'assetto organizzativo interno del conferente nonché all'ambito ed alla consistenza delle facoltà attribuite al sottoscrittore.

Altrimenti, il potere rappresentativo del direttore generale va escluso in quanto allo stesso è riservata solo un'attività interna o esecutiva.
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