E' inammissibile l'impugnazione della delibera dell'organo collegiale da parte di chi abbia partecipato senza dissentire

Pubblicato il 26 luglio 2010
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4238 del 2 luglio 2010, ha riformato la decisione con cui il Tar della Puglia aveva annullato la delibera di un organo collegiale, quale l'Assemblea dell'Ato, dietro ricorso di un Comune che, benché avesse partecipato all'assemblea ed avesse anche votato favorevolmente, si era successivamente accorto di alcuni errori e illegittimità nella deliberazione e, per questo l'aveva impugnata.

Per il Consiglio il ricorso in primo grado doveva ritenersi inammissibile in quanto, pur dovendosi riconoscere l'astratta legittimazione del Comune a impugnare le delibere dell’ATO lesive di posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, non si poteva prescindere dai principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell'organo che hanno partecipato all'atto deliberativo. In particolare – precisa il Collegio amministrativo - “è regola che il componente dell'organo collegiale che non sia assente dalla seduta, manifesti il proprio dissenso alla delibera e che il dissenso venga verbalizzato decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento”.
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