E' ineleggibile come consigliere regionale chi è ai vertici di un ente “influenzato” dalla Regione

Pubblicato il 20 luglio 2010
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16877 del 19 luglio 2010 – alla luce dei principi generali della libera decisione di voto degli elettori e della parità di accesso alle cariche elettive - per come sanciti dalla Legge 165/2004 - è da considerare ineleggibile, quale membro del Consiglio regionale, il candidato che rivesta un ruolo di potere in un ente su cui la regione abbia una qualche influenza. 

Alla luce di tale assunto la Corte di legittimità ha ribaltato la decisione con cui la Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato eleggibile a consigliere regionale un uomo, presidente e consigliere di amministrazione di un ente che, anche se privato, svolgeva attività di formazione professionale dei lavoratori per conto della Regione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy